Aliquota IVA Cialde Caffè Bar: Un'Analisi Dettagliata

Nel contesto fiscale italiano, l’agevolazione IVA su specifici beni e servizi è un tema di grande rilevanza, e recentemente ha attirato l’attenzione anche il trattamento fiscale delle cialde del caffè.

Le cialde del caffè sono un prodotto molto popolare, utilizzato per preparare caffè espresso con comodità. Le cialde del caffè, come beni di consumo alimentare, sono generalmente classificate come prodotti che possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta. Per le cialde del caffè, l’aliquota IVA agevolata applicabile è generalmente del 10%.

Nel caso delle cialde del caffè vendute al pubblico, l’aliquota del 10% viene applicata direttamente al prezzo di vendita, riducendo così il carico fiscale sul consumatore finale. Nel 2024, le normative fiscali italiane continuano a evolversi, e gli aggiornamenti possono influenzare l’aliquota IVA applicabile alle cialde del caffè. Le normative fiscali possono essere modificate per includere nuove categorie di prodotti o per cambiare le aliquote applicabili. Le autorità fiscali effettuano controlli regolari per garantire che le aliquote IVA ridotte siano applicate correttamente.

Le cialde del caffè beneficiano di un’aliquota IVA agevolata del 10%, un vantaggio che riflette il loro status di bene di consumo alimentare. Le normative fiscali italiane prevedono una tassazione favorevole per questi prodotti, ma è fondamentale per le imprese rimanere informate sulle leggi e aggiornamenti fiscali per garantire la conformità.

L’aliquota iva legata al caffè varia a seconda del luogo di acquisto e delle modalità di consumo. Tra i generi alimentari, il caffè è soggetto ad aliquota iva che cambia a seconda del luogo di acquisto e delle modalità di consumo, passando da quella ordinaria del 22% a quella del 10%, per arrivare in taluni casi addirittura a quella del 4%.

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La stessa amministrazione finanziaria aveva in passato (AdE ris. 124/2000) equiparato i macchinari funzionanti a cialda o capsule ai distributori automatici per i quali trova applicazione l’aliquota IVA 4% (voce 38 Tabella A, parte II DPR nr. L’aliquota base è del 22% quando applicata alle miscele di caffè acquistate al supermercato o in qualsiasi altro luogo. L’aliquota di base del 22% viene applicata alle miscele di caffè, ovunque esse vengano acquistate, ovvero al supermercato o in torrefazione.

Il discorso iva cambia quando invece al semplice caffè si aggiunge la componente del servizio; è il caso della tazzina bevuta al bar. Per quanto riguarda l’acquisto di una tazzina al bar, l’aliquota iva scende del 10%. In questo caso, infatti, l’aliquota Iva scende al 10%, in linea con la tassazione applicata ai beni prodotti e venduti da bar e ristoranti.

Ma ci sono casi in cui l’aliquota è ancora differente. Quando si consuma il caffè in una mensa aziendale e in altre particolari circostanze di distribuzione per così dire “sociale”, l’aliquota applicata è quella del 4%.

Vediamo più tecnicamente come sono regolate le varie fattispecie:

  • Iva al 22%: miscela di caffè - La cessione di miscele di caffè, sconta sempre l’iva ordinaria del 22%, non rientrando in nessuna delle fattispecie per le quali è prevista una aliquota agevolata.
  • Iva al 10%: caffè somministrato in bar e ristoranti - L’aliquota scende invece al 10% nel caso in cui il caffè sia oggetto di somministrazione, attività tipica di bar e ristoranti, ma non solo: a partire dall’1/1/2014 infatti, tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici sono soggette all’Iva agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (così il punto 121, parte III, della tabella A del Dpr 633/1972).

Tale aliquota ridotta è però applicabile solo nel caso in cui l’acquirente della capsula o della cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale.

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Il caso della cessione di cialde o capsule

La cessione di capsule o cialde nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, infatti, non può essere giuridicamente qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda o della capsula in una bevanda (Risoluzione 124/E del 2000). Pertanto, nell’ipotesi in cui il caffè sia oggetto di passaggi intermedi, alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale va applicata l’aliquota propria del prodotto ceduto (che, nel caso delle cialde, è il 22%).

I chiarimenti del Fisco

La stessa Risoluzione n. 124 del 2000 viene richiamata dalla n. 103 del 17/11/2016, nella quale si chiarisce:

  • trova applicazione l’iva ridotta del 10% qualora la cessione delle cialde/capsule sia abbinata all’impiego di un distributore automatico concesso in noleggio ovvero in comodato d’uso gratuito da parte del fornitore, purché il contratto e le fatture siano intestate allo stesso soggetto utilizzatore (privato o azienda/professionista);
  • qualora invece vi sia la sola cessione di cialde o capsule, si applica l’aliquota iva ridotta del 4%, anche qui a prescindere dal fatto che l’acquirente sia privato consumatore ovvero titolare di partita iva, ma restando fermo il fatto che le cialde/capsule devono essere destinate direttamente al consumo (personale o aziendale) e mai cedute a terzi.

Infine, è opportuno parlare dell’aspetto della detraibilità in capo all’acquirente di tale iva.

L’iva sulle cialde e capsule destinate alla somministrazione di bevande a favore del personale dell’azienda o dello studio professionale è detraibile. Ciò, non solo per il disposto dell’articolo 19-bis1 lettera f) del D.P.R. n. 633/1972, ma anche per la sentenza della Corte di giustizia UE dell’ 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, che ha stabilito che è possibile detrarre l’imposta, se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro.

La risoluzione nr. 124/2000 precisava che l’aliquota IVA 4% si applica a condizione che l’acquirente sia il consumatore finale escludendo, perciò, l’ipotesi di vendita commerciale. In tal caso, infatti, la cessione di capsule o cialde non può configurare una “somministrazione di alimenti e bevande” atteso che la cessione non comporta un’automatica fruizione (somministrazione) immediata dei beni ceduti. Con successivo D.L. nr. 63/2013 (convertito in Legge nr. Con la risoluzione nr. 103 del 17/11/2016, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la precedente risoluzione nr. alla sola cessione di cialde o capsule si applica l’aliquota IVA ridotta del 4% a prescindere dal fatto che l’acquirente sia privato consumatore ovvero titolare di partita IVA.

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La cessione di cialde da caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva.

Questione collegata al tema è la aliquota IVA agevolata che dal 1° gennaio 2014, ex art. 20, DL n. 63/2013, si applica alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici che è passata al 10%, a prescindere dal luogo nel quale gli stessi sono ubicati, mentre precedentemente l’aliquota agevolata IVA era il 4% ma solo per i distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività. Tale aliquota agevolata del 10% sarà applicata sul corrispettivo del caffè erogato dalla macchina erogatrice del servizio automatico qualora l’acquirente sia consumatore finale, indipendentemente dal fatto che agisca quale privato o quale soggetto passivo. Secondo la Agenzia (Risoluzione n.

L’Agenzia delle Entrate già con la Risoluzione n. L’Agenzia con la Risoluzione n. 103/E del 17/11/2016, proposta per chiarimenti circa la aliquota applicabile tanto che immediatamente richiama la Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, ribadisce la propria posizione circa l’aliquota differente fra i casi di acquisto bene e somministrazione, ma la non felice formulazione del penultimo capoverso, fa propendere alcuni per la indetraibilità IVA per il datore di lavoro che acquisti cialde per il funzionamento di apparecchi automatici o ad essi equiparati e posizionati nei locali aziendali.

Si legge infatti a proposito della aliquota applicabile che:“ l’aliquota ridotta (del 10%, ndr) può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” quindi la persona fisica fuori dall’esercizio d’impresa;“Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto”, perché si configura giuridicamente quale cessione di beni e non prestazione di servizio di somministrazione.

La Risoluzione specifica poi al penultimo capoverso però che: “Al caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica, invece, l’aliquota agevolata del 10%, ndr) fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso” Questo passaggio della risoluzione sembra suggerire la indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di beni (cialde, ma vale per i “boccioni d’acqua”) che l’impresa acquista - con aliquota IVA propria del bene - per rifornire gli apparecchi automatici.

Se così si interpretasse ne deriverebbe che:

  • quando un datore di lavoro acquista cialde/capsule per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, sarebbe applicabile l’aliquota agevolata del 10%, ferma restando l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto (come se il datore di lavoro ottenesse una somministrazione, cosa che non è, e non acquistasse un bene);
  • quando un “privato” acquista caffè (o acqua) erogato mediante distributore automatico, corrispondendo un gettone/moneta/credito prepagato, ciò consente di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% tipica della somministrazione, che può essere applicata “solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società -fornitrice; è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona”.

Il parere dell’Agenzia con la risoluzione 103/2016 si fonda probabilmente sul principio generale dell’IVA, e sul dettato dell’art. L’acquisto delle capsule di caffè e i “boccioni d’acqua” utilizzati per il funzionamento di distributori automatici (a gettone/chiavetta/moneta) o semiautomatici (a cialde/capsule) posizionati nei locali dell’impresa non soggiace alla limitazione alla detraibilità IVA, di cui all’art. 19-bis1, in forza di quanto da questo disposto al comma 1 lett. 4) Detraibilità IVA sugli acquisti di cialde: l’art. 4) Detraibilità IVA sugli acquisti di cialde: l’art. Ciò premesso, però, non appare condivisibile la interpretazione del parere espresso nel 2016 dalla Agenzia perché sembra confondere i casi dell’acquisto del bene e dell’acquisto del servizio, e i piani dell’acquisto di un bene da parte del datore di lavoro per produrre un servizio per i dipendenti, e la successiva erogazione dello stesso, eventualmente gratuita.

Intanto non appare condivisibile determinarsi per la indetraibilità IVA per l’acquisto da parte del datore di lavoro di cialde/capsule o “boccioni”, per evidente contrasto con norma speciale: non si può quindi - elidendo alcune parti del pensiero dell’Agenzia - leggere che “al caso (…) del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica (…) l’aliquota agevolata (10% ndr) fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso”. Il datore che acquista cialde/capsule corrisponde al fornitore l’IVA propria del bene e non la aliquota agevolata propria della somministrazione cioè il 10%. Infatti l’art. 19-bis1 del D.P.R. n.

Va infine evidenziato che:

  • se non a titolo gratuito la erogazione del servizio di somministrazione sarà soggetta all’iva agevolata 10% sul corrispettivo (art. 3 DPR 633/72 comma 2 n 4));
  • se, invece, il servizio è effettuato dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a titolo gratuito, pur se l’iva assolta a monte sull’acquisto è stata detratta detratta e seppur secondo la Direttiva Iva si concretizzi un servizio (art. 26, 1 comma, lett a)), ciò non accade secondo il nostro ordinamento.

Infatti per l’art. 3 del DPR 633/72 comma 2 la somministrazione di alimenti e bevande è servizio solo se è contro corrispettivo e, anzi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 3, si deve considerare servizio la devoluzione a finalità estranee all’impresa solo qualora di importo superiore ai 50 euro e se non diretti al personale (fra le altre accezioni). Dato che il “caffè alla macchinetta” automatica o semi automatica non avrà certo un valore superiore ai 50 euro, e si tratta di servizi resi al personale, si è del parere che non vada fatturato né imposto IVA il valore del caffè erogato.

A completamento, si ricorda la Sentenza C-607/20 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l’erogazione di servizi gratuiti al personale più meritevole non ha finalità estranee all’esercizio dell’impresa: incentiva infatti il rendimento dei dipendenti.

La risoluzione nr. 124/2000 precisava che l’aliquota IVA 4% si applica a condizione che l’acquirente sia il consumatore finale escludendo, perciò, l’ipotesi di vendita commerciale.

Tabella riassuntiva delle aliquote IVA applicabili al caffè:

Tipologia di Acquisto/Consumo Aliquota IVA
Miscela di caffè (supermercato, torrefazione) 22%
Caffè somministrato in bar e ristoranti 10%
Caffè consumato in mensa aziendale 4%
Cessione di cialde/capsule a consumatori finali 4%
Cessione di cialde/capsule a soggetti diversi dai consumatori finali 22% (aliquota propria del prodotto)
Cessione di cialde/capsule con distributore in noleggio/comodato 10%

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