Codice ATECO e Produzione di Cialde Caffè: Misure e Restrizioni Durante l'Emergenza COVID-19

L'articolo esamina le implicazioni del codice ATECO per la produzione di cialde di caffè nel contesto delle misure urgenti adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Misure Urgenti di Contenimento del Contagio

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate diverse misure sull’intero territorio nazionale. Tra queste, sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

L’Allegato 1 concerne il commercio al dettaglio e nello specifico:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Sono consentiti i mercati per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Quindi sono consentiti anche i generi alimentari distribuiti nei mercati, con mezzo mobile (in forma ambulante).

Inoltre, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Ciò vuol dire che viene garantita l’attività a tutta la filiera di trasformazione, dalla lavorazione carni, al formaggio, al pane, alla pasta ecc. Nel caso di attività miste, ovvero che all’attività di trasformazione abbinano attività di ristorazione, va data esclusiva prevalenza all’attività di trasformazione. Es.: se un fornaio ha anche la pasticceria, o la gastronomia, può stare aperto ma solo per la produzione e vendita del pane.

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In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Servizi di Ristorazione e Consegna a Domicilio

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Quindi per tutte le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio.

Il codice ateco 56.10 riguarda l’attività dei servizi di ristorazione, in particolare:

  • 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
  • 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
  • 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 56.10.42 - Ristorazione ambulante
  • 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi

L’ultimo decreto adottato dal governo consente, come già detto, la consegna a domicilio. Sul punto è bene tener conto di quanto segue:

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  • Nel caso il servizio a domicilio non è mai stato effettuato va presentata la SCIA temporanea, salvo disposizioni diverse da parte delle autorità locali
  • Lo scontrino deve essere realizzato in negozio e allegato alla merce
  • Il personale che consegna deve essere munito di mascherina e guanti
  • Gli imballaggi devono essere idonei al trasporto di alimenti
  • Rispetto delle norme igieniche
  • L’utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili
  • Garantire la catena del freddo e del caldo

In merito all’obbligo di informare sulla presenza di allergeni, al momento del ricevimento dell’ordine occorre richiamare l’attenzione del cliente sull’eventuale presenza di allergeni, di cui alla tabella successiva (II Reg. UE 1169/2011).

Allergeni Alimentari

Ai sensi del Regolamento Europeo 1169/2011, vige per gli operatori del settore alimentare, l’obbligo di informare la clientela sulla presenza di allergeni nelle pietanze servite nel proprio menù.

L’elenco degli allergeni può essere comunicato alla clientela inserendo l’apposita scheda:

  • su cartelli e tabelle da affiggere al muro;
  • sul menù o sui dépliant che presentano le pietanze servite;
  • su supporti elettronici e tecnologici che il cliente può consultare.

Considerato l’allegato il Regolamento (UE) n.1169/2011, si riporta la tabella dei 14 allergeni alimentari:

Numero Allergene
1 Cereali contenenti glutine
2 Crostacei
3 Uova
4 Pesce
5 Arachidi
6 Soia
7 Latte
8 Frutta a guscio
9 Sedano
10 Senape
11 Semi di sesamo
12 Anidride solforosa e solfiti
13 Lupini
14 Molluschi

Altre Misure Contenute nel Decreto

Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

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Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Richiamiamo in basso le attività comprese tra le industrie alimentari:

  • 10.1 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
  • 10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
  • 10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
  • 10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
  • 10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
  • 10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
  • 10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
  • 10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
  • 10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

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