La questione della provenienza del cacao, soprattutto quando non proviene dall'Unione Europea, solleva interrogativi importanti riguardo l'etichettatura e la corretta informazione al consumatore.
Riceviamo segnalazioni da consumatori che notano incongruenze nelle etichette di prodotti contenenti cacao, in particolare quando viene indicata un'origine UE per un ingrediente che notoriamente non viene coltivato in Europa.
Il regolamento UE 2018/775 prescrive di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, vale a dire quello che rappresenta il 50% o più della formula, ovvero quello che caratterizza l’alimento - qualora essa non coincida con il ‘Made in’ designato in etichetta e/o pubblicità.
La motivazione per la quale ci si muova verso questa direzione, fornendo informazioni ulteriori ai consumatori, è molto semplice.
L'importanza dell'etichettatura corretta
La normativa unionale in materia di etichettatura compendia due esigenze difficilmente conciliabili: la libera circolazione delle merci e la corretta informazione del consumatore.
Leggi anche: Scopri le Nike Dunk Low Cacao
Seppure alcuni Regolamenti UE consentono di conoscere l’origine della materia prima per molti alimenti non trasformati (frutta e verdura, carne e pesce), per quanto riguarda gli alimenti trasformati il consumatore non sempre ha il diritto di conoscerne l’origine, a meno che non ci sia la possibilità che quest’ultimo possa essere indotto in errore sulla reale origine/provenienza dell’alimento o del suo ingrediente primario.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018, entrato in vigore il 1° aprile 2020, la Commissione europea ha introdotto l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione di un alimento, per il quale è indicata un’origine diversa.
La ratio della norma unionale è quella di far comprendere al consumatore medio, a cui venga prospettata una precisa origine o provenienza dell’alimento che, in realtà, l’ingrediente primario che lo compone ha ben altra origine o provenienza.
Il provvedimento stabilisce, quale normativa orizzontale applicabile su tutto il territorio dell’Unione, le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, disponendo che “quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”.
Ne deriva che per un prodotto la cui etichetta non rechi alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario è meramente facoltativa e, solitamente, viene omessa.
Leggi anche: Come preparare la cioccolata con fave di cacao
L’informazione sul Paese d’origine della materia prima diventa obbligatoria, invece, quando il consumatore, di fronte ad un’etichetta, può essere tratto in inganno a causa di informazioni, anche grafiche, che recano riferimenti a luoghi che non hanno attinenza con il luogo di produzione dell’ingrediente primario.
L’intervento del legislatore comunitario si colloca, pertanto, nell’alveo dei principi nodali della legislazione unionale in materia agroalimentare, ben compendiati nell’art. 7 del Reg. Ue 1169/2011, in materia di etichettatura: tutela del consumatore e pratiche leali di informazione.
Esempi pratici
Volendo dare una rappresentazione pratica delle fattispecie in cui scatta l’obbligo di indicazione del Paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario ai sensi del nuovo Regolamento d’esecuzione, portando come esempio l’etichettatura di crackers contenenti oltre il 50% di farina di grano tenero cinese, si possono ipotizzare essenzialmente quattro casi:
- Nessuna indicazione di origine (implicita o esplicita) dell’alimento. Pacco di crackers prodotto in Italia con farina cinese: nessun obbligo di riportare l’origine del grano.
- Indicazione dell’origine dell’alimento volontaria - indicata in modo esplicito - diversa da quella dell’ingrediente primario. Pacco di crackers prodotto in Italia che non presenta alcun richiamo all’Italia, né nel nome commerciale, né in altri simboli o disegni, realizzato con farina cinese: se nell’etichetta l’OSA decide di inserire, del tutto facoltativamente, la dicitura “made in Italy“, dovrà obbligatoriamente precisare la diversa origine della farina.
- Indicazione dell’origine dell’alimento facoltativa - indicata in modo implicito o evocativo - diversa da quella dell’ingrediente primario. Pacco di crackers prodotto in Italia, recante richiami figurativi all’Italia, utilizzando farina cinese: anche in assenza di indicazioni esplicite, quali “made in Italy“, occorre specificare la diversa origine della farina.
- Indicazione dell’origine dell’alimento obbligatoria, diversa da quella dell’ingrediente primario. Pacco di cracker prodotto in Germania, contenente richiami figurativi all’Italia, impiegando farina cinese: oltre ad essere obbligatorio dichiarare il “made in Germany” (ex art. 26, par. 2, lett. a), vi è l’obbligo di specificare l’origine cinese, o comunque diversa, della farina.
Definizione di ingrediente primario
Il Reg. (UE) n. 1169/2011, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), definisce l’ingrediente primario “un ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione dell’alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.
A valle dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione, sugli scaffali sono comparsi numerosi alimenti etichettati in aderenza con la nuova disposizione: si pensi ai prodotti da forno recanti riferimenti all’Italia, che riportano la diversa origine del grano, ovvero alle tavolette di cioccolato che enfatizzano la professionalità dei mastri cioccolatieri italiani, che riportano l’origine extra UE del cacao.
Leggi anche: Sintomi di avvelenamento da cioccolato nei cani
Tuttavia, la norma non offre criteri univoci ed oggettivi, atteso che residuano difficoltà interpretative per l’OSA che, per rispettare l’obbligo unionale, è chiamato a considerare criteri quantitativi (l’ingrediente rappresenta più del 50% dell’alimento, in termini di quantità) e criteri qualitativi (associazione dell’ingrediente alla denominazione dell’alimento da parte del consumatore e sussistenza, nella maggior parte dei casi, dell’obbligo di riportare il QUID).
La definizione normativa di ingrediente primario, pertanto, obbliga l’OSA a valutare quale sia l’ingrediente primario nell’ottica del consumatore, atteso che spesso l’origine dell’ingrediente che rappresenta più del 50% dell’alimento non è di interesse per quest’ultimo.
A mero titolo esemplificativo, con riferimento all’ingrediente quantitativamente preponderante, nella birra l’ingrediente primario è costituito dall’acqua, ma l’interesse del consumatore è rivolto a conoscere l’origine del cereale maltato o del luppolo, mentre lo zucchero o l’olio di semi costituiscono l’ingrediente preponderante in peso in alcune conserve, ma al consumatore interessa conoscere l’origine della frutta o della verdura.
Il cioccolato è anche uno dei pochi prodotti alimentari cui è stata riservata, a livello europeo, una normativa specifica che ne precisa le denominazioni e i relativi requisiti compositivi.
Con l’avvento del Mercato Comune Europeo venne, infatti, avviata l’armonizzazione delle normative esistenti nei sei paesi che all’epoca costituivano la Comunità.
La nuova regolamentazione comunitaria disciplinava dettagliatamente la produzione di cioccolato e definiva precisamente tutte le denominazioni riservate, che devono essere tutt’ora utilizzate nel commercio per designre i prodotti in circolazione.
Le novità più salienti introdotte dalla Direttiva 2000/36/CE, recepita in Italia con il Dlgs. - Estensione a tutti i Paesi dell’Unione Europea della facoltà di utilizzare, atitolo opzionale, entro il limite massimo del 5%, senza modificare i requisiti compositivi minimi definiti dalla precedente Direttiva del 1973, sei materie grasse vegetali di origine tropicale diverse dal burro di cacao.
tags: #cacao #non #ue #provenienza #e #caratteristiche

