La ricetta rappresenta l’autorizzazione necessaria al farmacista per la consegna di uno o più medicinali al paziente e deve essere rilasciata da un professionista a sua volta autorizzato a prescrivere: il medico di medicina generale o specialista, pediatra di libera scelta, odontoiatra, medico veterinario.
Una definizione ufficiale di "prescrizione medica" è data dal D.Lgs 24.04.2006 n. 219 (G.U. n. 142 del 21.6.2006 s.o. N. 153 - "Codice Comunitario dei medicinali per uso umano - D.Lgs 219/2006", in vigore dal 6 luglio 2006. L' art. 1 recita infatti: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.
Dal punto di vista normativo, esistono differenze per la classificazione dei medicinali, relative alla categoria terapeutica, alla prescrivibilità nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (i farmaci cosiddetti mutuabili, che rientrano nella fascia A, e quelli a carico del paziente, appartenenti alla fascia C) e il regime di dispensazione. Aspetto che verrà ha a che fare con la richiesta o meno della ricetta.
Se si prendono in esame i farmaci la cui spesa è a carico del cittadino, le tipologie di ricetta sono due: ripetibile (Rr) e non ripetibile (Rnr). In tutte le prescrizioni, valide sull’intero territorio nazionale, devono essere indicati la data di redazione e la firma del medico e, nel caso in cui non venga utilizzata carta intestata, deve essere apposto un timbro recante i dati identificativi del prescrittore.
La normativa di riferimento è contenuta nella Tab. 5 della F.U. XII ed. mentre le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica da rinnovare volta per volta sono enunciate nell'art.
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Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta ".
Il Ministero della Sanità può imporre la vendita con ricetta non ripetibile anche per prodotti non contemplati dalla Tab. 5 della F.U.
Per effetto della L. 22.12.2011, n. 214 (GU n. 300 del 27.12.2011 - S.O n.276), la vendita di medicinali soggetti a ricetta medica non ripetibile è riservata alle sole farmacie, con esclusione quindi degli esercizi commerciali individuati dall' art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,(c.d." Decreto Bersani") convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
Le Ricette non ripetibili sono valide trenta giorni e devono essere ritirate dal farmacista al momento dell’erogazione del farmaco prescritto.
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Validità e Conservazione della Ricetta
La ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001).
La normativa non prevede, oltre alla durata temporale della ricetta e al fatto che la stessa venga trattenuta dal farmacista, un numero massimo di confezioni da indicare nella ricetta stessa.
Sarà quindi il medico a specificare il numero di confezioni necessarie alla copertura di un congruo periodo di trattamento (ad esempio, fino alla successiva visita specialistica) (Comunicazione AIFA 06.06.2016).
La prescrizione ha validità di 3 mesi se si tratta di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della F.U.
La ricetta deve obbligatoriamente essere ritirata dal farmacista che deve conservarla in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo.
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Dopo tale termine il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (art. 89 c.
Indicazioni Obbligatorie sulla Ricetta
Il Medico deve indicare sulla ricetta, oltre ovviamente al dosaggio (se ne esiste più di uno), forma farmaceutica, numero di unità per confezione (se ne esiste più di una) e numero di confezioni totali, il codice fiscale del paziente.
Tale disposizione è contenuta nel testo definitivo del D.Lgs 219/06 e sostituisce l'indicazione il nome e cognome del paziente (o iniziali o codice alfa numerico, nei casi in cui disposizione di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti).
Con nota del 11/07/2006 il Ministero della Salute ha chiarito che "l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome deve intendersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome".
Le ricette non ripetibili possono quindi essere spedite purché rechino il codice fiscale o, in alternativa, il nome e il cognome del paziente oppure entrambi.
Un'interpretazione più estensiva alla luce della legge sulla privacy porta alla conclusione che le iniziali del nome e cognome del paziente possano essere indicate sulle ricette non ripetibili ogni qualvolta si manifestino ragionevoli motivi di riservatezza - (Collegamento, UTIFAR, marzo 1999).
In merito alla possibilità di utilizzare le sole iniziali del nome e cognome, va detto che le sole condizioni attualmente previste dalla legge per la salvaguardia dell'anonimato riguardano la prescrizione di specialità medicinali per indicazioni o vie di somministrazione o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni di preparazioni magistrali di cui al DL 17.02.1998, convertito con legge n. 94 del 8.4.1998.
Va inoltre aggiunto che esistono attualmente delle previsioni di garanzia dell'anonimato per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell'infezione HIV (DM 13.10.1995) e nel caso di terapia volontaria e anonimato da parte di chi faccia uso di sostanze stupefacenti (art. 120 DPR 9.10.1990, n. 309).
Il medico può anche indicare nella ricetta il nome del principio attivo, lasciando al farmacista la scelta della specialità medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico.
Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio, sia unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve essere completa di questi elementi ovvero della posologia e della durata della terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa scelta del prodotto.
Il nome e cognome del paziente possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti appartenenti alla sezione A della Tabella dei medicinali ) e per le ricette contenenti veleni.
La ricetta in fotocopia è valida solo se riporta la firma in originale.
Fornitura Frazionata e Annotazioni del Farmacista
E possibile la fornitura frazionata da parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero quantitativo di prodotto prescritto.
Sulla ricetta il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione (l'apposizione del timbro non è prevista da alcuna norma e d'altra parte la spedizione della ricetta è documentata dal fatto di averla conservata in farmacia).
Sulla ricetta il farmacista deve apporre il timbro della farmacia, l'indicazione della data di spedizione e del prezzo praticato.
Casi Particolari
Nimesulide
Un caso particolare è rappresentato dalle prescrizioni di nimesulide. Con determina AIFA del 18.10.2007 (G.U. n. 250 del 26.10.2007) la fornitura di medicinali a base di nimesulide e di nimesulide/betaciclodestrina, è stata modificata da "prescrizione medica ripetibile" a " prescrizione medica da rinnovare volta per volta". In una nota informativa pubblicata sul proprio sito l'AIFA aveva limitato la prescrizione ad un trattamento di durata non superiore a 15 giorni, per ridurre il rischio di effetti dannosi a carico del fegato.
In una nota del 25.01.2008, l'AIFA, rispondendo ad un quesito, ha ribadito che " anche in assenza di provvedimenti specifici che vietano una prescrizione di 2 confezioni da 30 unità posologiche, le evidenze disponibili e tutte le raccomandazioni emanate dalle autorità regolatorie devono portare a comportamenti prudenziali limitando la terapia a 15 giorni..... Il farmacista può evadere parzialmente la prescrizione fornendo al paziente una sola confezione e trattenendo la ricetta.
Testosterone
Con determina n. 1327/2015 del 16-10-2015 è stato modificato il regime di fornitura di medicinali per uso umano a base di testosterone (G.U. 6.11.2015, n. 259) che sono ora soggetti a a prescrizione medica limitativa da rinnovarsi volta per volta (RNRL), vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo.
Successivamente l'AIFA, con determinazione n.199 del 5 febbraio 2016 (GU n.45 del 24.02.2016), ha provveduto a rettificare gli specialisti prescrittori dei medicinali a base di testosterone precedentemente definiti con la precedente determina, confermando tuttavia il regime di fornitura ed estendendolo a tutti i medicinali a base di testosterone (sia quelli in classe A che in classe C).
Tramadolo
Con la Determina AIFA del 15 giugno 2020 è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo tramadolo, da solo o in associazione con introduzione della limitazione della durata massima della terapia a trenta giorni per le prescrizioni mediche RNR. (G.U. n.
Sanzioni Amministrative
- Vendita senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida (art. 89 D.Lgs. n.): Sanzione amministrativa da €. 500,00 a € 3.000,00 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell'Azienda USL per un periodo di tempo da 15 a 30 giorni (art. 148 D.Lgs. n.
- Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art. 37, c. 1 lett. a, R.D. n.): Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000 (art. 358, c.
- Non osservanza delle modalità di prescrizione (art. 89 D.Lgs. n.): Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art. 148, c.9, D.Lgs.
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. (D.L. 24.03.2012, n.
Tipologie di Ricette
- RICETTA RIPETIBILE (RR)(art. 88, Decreto Legislativo n.: È valida sei mesi ed è ripetibile automaticamente dieci volte. Nel caso di medicinali della sezione E della Tabella II (DPR 309/90) la validità della ricetta è di 30 giorni, esclusa la data di compilazione, ed è ripetibile non più di tre volte.
- RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)(art. 89, Decreto Legislativo n.
- RICETTA MEDICA SPECIALE(art. 90, Decreto Legislativo n.: I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
- RICETTA LIMITATIVA (RRL E RNRL)(art. 91, Decreto Legislativo n.: È necessaria per tutti i medicinali industriali che riportano in etichetta il riferimento alla ricetta limitativa. Sono medicinali che richiedono che la diagnosi ed il controllo siano effettuati in ambienti ospedalieri oppure dallo specialista (in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94).
- RICETTA OSPEDALIERA(art. 92, Decreto Legislativo n.: I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
- RICETTA MEDICA SPECIALISTICA (USP)(art. 94, Decreto Legislativo n.
- MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE(art. 96, Decreto Legislativo n.: I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
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