Per prenotare una prestazione medica o per ritirare medicinali in farmacia, l'assistito deve essere munito di apposita ricetta. La ricetta è un documento redatto da un medico, abilitato e iscritto all'albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostici o di acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica.
Esistono due principali tipologie di ricette mediche: quella rossa e quella bianca. In particolare, con riferimento a quest'ultima, quanto dura una prescrizione bianca?
Tipologie di Ricette Mediche
Esistono due tipi di ricetta:
- quella del ricettario regionale, che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario provinciale (SSP);
- la cosiddetta ricetta “bianca” del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino.
In Italia esistono diverse tipologie di impegnative, tra cui:
- Ricetta rossa (o rosa)
- Ricetta bianca
- Ricetta elettronica
- Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
- Ricetta limitativa
- Ricette ministeriali speciali
Ricetta Rossa (o Rosa)
La ricetta rossa o rosa in forma cartacea appartiene al ricettario regionale ed è chiamata così per la colorazione rossa dei bordi dei campi che il medico compila. Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN.
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Il medico che svolge attività di libero professionista o il medico ospedaliero che svolge attività privata a pagamento nell’ospedale stesso (intramoenia), non può usare il ricettario regionale in tale ambito, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca” presente nel proprio ricettario personale.
La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano e assicura al cittadino di poter ritirare i medicinali che richiedono prescrizione medica dovunque si trovi. Tuttavia, al di fuori della propria Regione di residenza, la persona dovrà pagare l’intero importo, anche se ha l’esenzione (diritto ad avere il farmaco gratuitamente). Nella propria Regione, invece, potrà ritirare i farmaci gratuitamente o pagando una piccola quota di compartecipazione o ticket, variabile da regione a regione.
Sempre più spesso la ricetta elettronica o dematerializzata sostituisce la ricetta rossa cartacea. Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea. Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario. Non c’è alcuna differenza sostanziale tra la ricetta elettronica e la vecchia ricetta rossa di carta ma la prima ha il vantaggio di far risparmiare il costo della carta speciale filigranata utilizzata per la ricetta rossa.
Ricetta Elettronica
La ricetta elettronica ha la stessa validità temporale e, esattamente come quella rossa, serve a prescrivere i medicinali di Fascia A. Tuttavia, al contrario di quella cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione senza pagare il prezzo completo del medicinale ma soltanto il ticket previsto dalla propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento.
Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico, il cittadino potrà comunque ritirare i farmaci prescritti utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico. In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del cittadino.
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Nel marzo 2020 un primo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto la possibilità di utilizzare la ricetta elettronica anche per farmaci che richiedono un piano terapeutico e per i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale. Con un successivo decreto è stato attivato il formato elettronico anche per la ricetta bianca identificata con un numero univoco (NBRE).
Ricetta Bianca
La ricetta cosiddetta bianca, a prescindere dal reale colore della carta, è quella che il medico compila sul proprio ricettario personale per prescrivere medicinali di Fascia C, ovvero non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma completamente a carico del cittadino. È utilizzata per quei medicinali che, pur essendo a carico del cittadino, richiedono la prescrizione medica. Sulla ricetta bianca devono essere indicati: nome, cognome, codice fiscale e eventuale struttura di appartenenza e firma del medico, luogo e data.
La ricetta bianca differisce da quella rossa in quanto viene compilata sul ricettario personale del medico e i medicinali prescritti sono a totale carico del cittadino.
La ricetta bianca può essere redatta da tutti gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi. Non deve necessariamente riportare il nome e cognome dell’assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda.
Sulla ricetta bianca possono essere prescritte tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di norma correlate alla branca di specializzazione del medico che la rilascia. Possono essere prescritti anche farmaci e più precisamente quelli che sulla confezione recano la dicitura “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.
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Ricetta Ripetibile e Non Ripetibile
- Ricetta ripetibile: serve a prescrivere un farmaco che può essere dispensato più volte alla stessa persona in un certo periodo. Per legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Per questo il farmacista deve restituire ogni volta la ricetta al cittadino. Se il medico, invece, prescrive sulla stessa ricetta più di una confezione del farmaco, la ripetibilità decade e si può ritirare solo quel quantitativo in un’unica volta.
- Ricetta non ripetibile: serve a prescrivere un farmaco, in quantità sufficiente per la terapia, da ritirare una sola volta entro 30 giorni. È utilizzata per quei medicinali che con un uso prolungato potrebbero causare dei rischi per la salute.
Ricetta Limitativa
La ricetta limitativa è una ricetta rossa con la quale si prescrivono prestazioni e farmaci che è possibile erogare solo in determinati contesti, ad esempio un ospedale o in centri specializzati. Questo tipo di ricetta può essere ripetibile o non ripetibile:
- la ricetta limitativa ripetibile (RRL) ha una durata di 6 mesi, esclusa la data di rilascio. Nei limiti di validità della ricetta possono essere dispensate dieci scatole, salvo che il medico non indichi un numero di confezioni superiori all’unità, il che implica però la non ripetibilità della prescrizione, ovvero possono essere dispensate esclusivamente il numero di scatole prescritte;
- la ricetta limitativa non ripetibile (RNRL), invece, ha una durata di 30 giorni, esclusa la data di rilascio, e può essere usata per dispensare solo il numero esatto di confezioni prescritte dal medico.
Ricetta Ministeriale Speciale
La ricetta ministeriale speciale viene emessa per prescrivere farmaci utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative, quindi stupefacenti e sostanze psicotrope. Questa tipologia di ricetta ha validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
Durata delle Ricette Mediche
La durata della validità della ricetta varia in base al tipo di ricetta e al tipo di prestazione o farmaco prescritto.
| Tipo di Ricetta | Validità |
|---|---|
| Ricetta Rossa (per farmaci) | 30 giorni |
| Ricetta Rossa (per visite specialistiche/esami) | 6 mesi (verificare variazioni regionali) |
| Ricetta Elettronica (per farmaci) | 30 giorni |
| Ricetta Bianca (ripetibile) | 6 mesi (max 10 volte) |
| Ricetta Bianca (non ripetibile) | 30 giorni |
| Ricetta Limitativa Non Ripetibile | 30 giorni, esclusa la data di rilascio |
| Ricetta Limitativa Ripetibile (RRL) | 6 mesi, esclusa la data di rilascio (massimo 10 confezioni, salvo diversa indicazione non ripetibile) |
| Ricetta Ministeriale Speciale | 30 giorni, escluso quello di emissione |
Validità della Ricetta Rossa
- prescrizione farmaci: la ricetta ha una validità di 30 giorni, oltre i quali non è possibile acquistare il prodotto usufruendo del costo a carico del SSN;
- prescrizioni per esami, analisi e visite specialistiche: dal 1 gennaio 2024 la ricetta per prestazioni di specialistica ambulatoriale ha validità 6 mesi, oltre i quali la struttura alla quale ci si rivolge non è autorizzata ad accettarla. Le tempistiche potrebbero variare di Regione in Regione, per questo si consiglia di verificare con l’ASL di competenza;
- prescrizione per malattie croniche: per le persone con esenzione per malattia cronica, è possibile prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta (e non 2), fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, ma solo a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.
Validità della Ricetta Bianca
La ricetta bianca, appartenente al ricettario personale del medico, ha una validità di 6 mesi quando è ripetibile. Ciò vuol dire che può essere utilizzata per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa indicazione da parte del medico.
La ricetta bianca che prescrive farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni.
La ricetta bianca con prescrizione di farmaci ha validità non superiore a 6 mesi a partire dalla data di compilazione. Perciò, può essere utilizzata per acquistare medicinali fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico e ad eccezione di alcune categorie di farmaci come gli ormoni o gli ansiolitici, per i quali il periodo di durata è più breve. Entro questi limiti, la ricetta è ripetibile nel senso che l’assistito può esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità.
Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali e Tempi di Prenotazione
Le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali hanno una durata legata al codice di priorità assegnato dal medico, che indica entro quanto tempo va prenotata la prestazione. In particolare:
- Codice U (ex RAO A): la prestazione deve essere prenotata entro 5 giorni dalla data di emissione dell’impegnativa
- Codice B (ex RAO B): la prestazione deve essere prenotata entro 10 giorni
- Codice D (ex RAO C): la prestazione va prenotata entro 30 giorni
- Codice P (ex RAO E) o senza codice: la prenotazione deve essere fatta entro 180 giorni.
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