La ricetta a ricalco è un particolare tipo di ricetta medica utilizzata in Italia per la prescrizione di specifici farmaci. Introdotta con la L. 49/2006 e approvata con D.M., essa è destinata alla prescrizione di medicinali inclusi nella sezione A della Tabella dei medicinali e nell'allegato III-bis al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
Chi Utilizza la Ricetta a Ricalco
Il ricettario a ricalco è ad uso dei Medici Chirurghi e dei Medici Veterinari. Questo prevede un unico modello da compilare in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal SSN e in triplice copia a ricalco per i medicinali invece forniti in regime di SSN.
Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione dei ricettari ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.
Durata della Terapia e Validità della Ricetta
Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui e' necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
La validità della ricetta è sempre di 30 giorni, escluso quello del rilascio.
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Ogni responsabilità in merito alla eventuale "ripetizione" della prescrizione rimane esclusivamente in capo al medico prescrittore. Pertanto, il farmacista potrà spedire le ricette che gli vengono presentate, purché formalmente corrette, senza essere tenuto ad effettuare comparazioni tra diverse prescrizioni.
Ai fini del calcolo del termine di validità delle ricette, non deve essere considerato il giorno di redazione della ricetta.
Validità Territoriale
Prima dell'emanazione del DM 10.03.2006, le ricette autocopianti avevano validità su tutto il territorio nazionale, anche ai fini del rimborso da parte del SSN indipendentemente dalla residenza del paziente, dalla regione di appartenenza del medico prescrittore e dall'ubicazione della farmacia. Anche le ricette stampate in duplice lingua e destinate alla Regione autonoma Valle d' Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano, avevano lo stesso ambito di validità.
Tali disposizioni non sono state esplicitamente abrogate o confermate dopo l'emanazione del DM 10.03.2006 né da altre successive disposizioni.
Secondo l'ASL di Reggio Emilia, la ricetta a ricalco in triplice copia ha validità su tutto il teritorio nazionale, mentre la ricetta su modulo SSN ha validità solo in ambito regionale.
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Modalità di Prescrizione
Per la prescrizione dei medicinali iscritti nella Tabella dei medicinali sezione A il medico dovrà utilizzare la ricetta a ricalco per i medicinali non erogati dal SSN, mentre potrà utilizzare sia la ricetta a ricalco che quella SSN per la prescrizione di medicinali erogati a carico del Servizio sanitario.
Con nota prot. N. 800 UCS/Ag1/L2884 del Ministero della Sanità è stato chiarito che il medico può utilizzare abbreviazioni del tipo i.m.
Terapia del Dolore e Ricetta a Ricalco
In merito alla facoltà di prescrizione dei medicinali per la terapia del dolore va riportato quanto affermato dall'AIFA nella nota prot. "Spetta al medico di medicina generale, ed eventualmente ad alcuni servizi debitamente autorizzati dall'autorità regionale, il compito di ricettare a carico del SSN, con ricettario ministeriale a ricalco (RMR) o con ricetta SSN, staccando la copia dello stesso con la dizione "copia per il SSN".
Detta copia deve riportare il numero di codice del medico convenzionato o del servizio autorizzato, numero che hanno solo i medici di medicina generale e i servizi autorizzati. Altri medici possono rilasciare ricette utilizzando il RMR, ma non devono in nessun caso staccare la copia per il rimborso da parte del SSN. Qualora lo facessero, la ricetta non è spedibile come tale in fascia A in quanto mancante del codice del medico di famiglia prescrittore o del servizio autorizzato a ricettare."
La normativa tace su come debbano essere riportati questi codici sulle ricette, ovvero se obbligatoriamente debbano fare parte del timbro personale del medico (o della struttura) o possano essere indicati (anche) a penna.
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Sostituzione del Medico
In caso di sostituzione del medico titolare di ambulatorio, il medico che effettua la sostituzione non può utilizzare il ricettario del titolare, ma deve dotarsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità. Se la prescrizione è effettuata in regime di SSN, il medico sostituto può non apporre il codice regionale.
Prescrizioni Specialistiche
In caso di prescrizione su ricetta autocopiante da parte di uno specialista che lavora in una struttura sanitaria convenzionata, il paziente può andare direttamente in farmacia per prendere i medicinali in regime di convenzione. Infatti, la prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità e di dimissione ospedaliera in orari coperti dalla continuità assistenziale è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni, secondo le disposizioni di cui all' art.15-decis del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni (DPR 28/7/2000, N. 270, art.
Nel caso invece in cui la ricetta autocopiante sia redatta da uno specialista che esercita la professione nel proprio studio, in regime privato, non convenzionato con il SSN, non è possibile la spedizione a carico del SSN ma è necessario che il paziente si faccia trascrivere la ricetta dal medico di base.
Trattamento di Tossicodipendenza
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali , sezione A, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcool dipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario a ricalco nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata, all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute (D.L. n.
Restrizioni sulla Vendita
Per effetto della L. 22.12.2011, n. 214 (GU n. 300 del 27.12.2011 - S.O n.276), la vendita di medicinali stupefacenti è riservata alle sole farmacie, con esclusione quindi degli esercizi commerciali individuati dall' art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,(c.d." Decreto Bersani") convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
È vietata la vendita di medicinali stupefacenti e psicotropi a soggetti minorenni o manifestamente infermi di mente (art.
Obblighi del Farmacista
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, prendendo nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta (senza più l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente). Pertanto è valido qualsiasi documento di riconoscimento.
Il farmacista può spedire comunque le ricette che prescrivono un quantitativo che superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, in relazione ala posologia indicata, ove l'eccedenza è dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.
Il farmacista, su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, può spedire in via definitiva la ricetta consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore e apponendo specifica annotazione sulla ricetta.
Qualora la farmacia dovesse essere sprovvista di una parte dei medicinali necessari al completamento della prescrizione, deve essere in grado di assicurare al paziente la totale fornitura in un tempo ragionevolmente breve. Pertanto, quando la farmacia è sprovvista di una parte dei medicinali da dispensare al paziente, dovrà scaricare inizialmente soltanto i medicinali forniti.
In caso di prescrizione eccedente il dosaggio massimo giornaliero previsto dalla FU non è necessario che il medico apponga sulla ricetta alcuna formula confermativa della propria volontà; infatti l'uso di queste formule non è previsto dalla vigente normativa e deriva esclusivamente dalla prassi, ed in ogni caso la particolare disciplina della prescrizione di medicinali stupefacenti prevedendo l'indicazione in tutte lettere della dose prescritta e del modo e dei tempi di somministrazione, già consente una precisa e sicura individuazione della volontà del medico, così che ogni ulteriore conferma di tale volontà diverrebbe quanto meno ripetitiva e comunque superflua.
Controllo delle Dosi da Parte del Farmacista
In un interessante articolo di B.R. Nicoloso l'argomento viene sviluppato secondo la seguente linea di pensiero. L'art. 34 c. 3 del R.D. 1706/1938 vieta al farmacista di spedire ricette con dosi superiori a quelle fissate dalla FU, in deroga al c. 1 dello stesso articolo che stabilisce che i farmacisti non possono rifiutarsi di spedire una ricetta per medicinali esistenti in farmacia, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico (prevista dall'art.
"Le prescrizioni di carattere formale non debbono essere intese in modo sacramentale e ne è consentita una interpretazione logica e di sostanza", afferma l'Autore.
"Nel caso degli stupefacenti i farmacisti hanno l'obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo quanto previsto dall'art. 43 del DPR 309/90. Il farmacista deve verificare i limiti di cura [ora 30 giorni n.d.r. ], un solo tipo (due tipi/due dosaggi) di medicinale, cui è inopponibile qualsiasi assunzione di responsabilità da parte del medico anche in relazione a specifiche esigenze terapeutiche….Nel caso di dosi singole o giornaliere superiori ai limiti della FU, al farmacista non è richiesto dall'art. 45 di effettuare alcuna verifica, ma la complementarietà tra le norme (R.D. 1706/38 e DPR 309/90) fa ritenere che al farmacista competa una facoltà di controllo.
L'espressione sic volo non è pertanto di per sé idonea a soddisfare la richiesta dell'art. 40 del R.D. 1706/38.
Conservazione delle Ricette
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di carico e scarico stupefacenti, le ricette che prescrivono medicinali compresi nelle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali.
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C.
Altre Tipologie di Ricetta
Oltre alla ricetta a ricalco, esistono diverse altre tipologie di ricetta medica, ognuna con specifiche caratteristiche e destinazioni:
- RICETTA RIPETIBILE (RR): È valida sei mesi ed è ripetibile automaticamente dieci volte. Nel caso di medicinali della sezione E della Tabella II (DPR 309/90) la validità della ricetta è di 30 giorni, esclusa la data di compilazione, ed è ripetibile non più di tre volte.
- RICETTA NON RIPETIBILE (RNR): Le preparazioni magistrali che richiedono la ricetta NR hanno validità limitata a 30 giorni.
- RICETTA MEDICA SPECIALE: Ciascuna prescrizione deve essere limitata a 30 giorni di terapia.
- RICETTA LIMITATIVA (RRL E RNRL): È necessaria per tutti i medicinali industriali che riportano in etichetta il riferimento alla ricetta limitativa.
- RICETTA OSPEDALIERA: I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
- RICETTA MEDICA SPECIALISTICA (USP):
Medicinali Non Soggetti a Prescrizione
I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94. Il farmacista può dare consigli al cliente su questi medicinali.
Rimborso dei Medicinali
Dal 1° dicembre 2001, i medicinali non coperti da brevetto e ricompresi nell'elenco elaborato dal Ministero della Salute, oggi dall'AIFA (www.agenziafarmaco.it), sono rimborsati al farmacista dal SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso tra i medicinali disponibili nel normale ciclo distributivo regionale (art. 7, legge 405/01), secondo le disposizioni stabilite a livello regionale.
Il prezzo e alcune modalità di applicazione della norma possono subire modificazioni che variano per le singole regioni.
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