Ognuno di noi ha tenuto tra le mani una ricetta medica svariate volte, emessa dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta, da un medico specialista, ma in alcuni casi capita di ritrovarsi un po’ confusi. Facciamo chiarezza sul tema delle ricette mediche, per scoprire cosa c’è da sapere.
La ricetta medica è un documento che consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica, a cui il paziente deve accedere. La prescrizione medica è così definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.” Queste prestazioni, farmacologiche e/o medico-sanitarie, possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, secondo quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza.
Dal punto di vista normativo, esistono differenze per la classificazione dei medicinali, relative alla categoria terapeutica, alla prescrivibilità nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (i farmaci cosiddetti mutuabili, che rientrano nella fascia A, e quelli a carico del paziente, appartenenti alla fascia C) e il regime di dispensazione. Aspetto che verrà ha a che fare con la richiesta o meno della ricetta.
Tipologie di Ricette Mediche
Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Nello specifico, esistono le seguenti ricette mediche:
- Ricetta rossa (o rosa)
- Ricetta bianca
- Ricetta elettronica
- Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
- Ricetta limitativa
- Ricette ministeriali speciali
Ricetta Ripetibile (RR) e Ricetta Non Ripetibile (RNR)
La ricetta rossa, così come quella elettronica, può avere una duplice validità. Queste due possono essere, infatti, Ripetibili o Non ripetibili. Cosa vuol dire?
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- La ricetta ripetibile prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità;
- La ricetta non ripetibile può essere utilizzata, come suggerisce il nome stesso, una sola volta. Hanno una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare a quei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.
Definizione di Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Se si prendono in esame i farmaci la cui spesa è a carico del cittadino, le tipologie di ricetta sono due: ripetibile (Rr) e non ripetibile (Rnr). Per ricetta s'intende l'autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o più medicinali al paziente che ne necessita.
Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta quei medicinali che, con l’uso protratto, possono provocare stati tossici o comunque causare rischi elevati per la salute. La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tab. 5 della F.U. XII ed. mentre le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica da rinnovare volta per volta sono enunciate nell'art. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
La ricetta rappresenta dunque l’autorizzazione necessaria al farmacista per la consegna di uno o più medicinali al paziente e deve essere rilasciata da un professionista a sua volta autorizzato a prescrivere: il medico di medicina generale o specialista, pediatra di libera scelta, odontoiatra, medico veterinario.
Le Ricette non ripetibili sono valide trenta giorni e devono essere ritirate dal farmacista al momento dell’erogazione del farmaco prescritto. La ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001). Il farmacista deve conservarla in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (art. 89 c.
La ricetta ripetibile può essere redatta su un qualsiasi foglio di carta, ma la ricetta non ripetibile deve obbligatoriamente riportare a stampa o mediante un timbro la chiara identificazione del medico prescrittore e dell'(eventuale) struttura da cui questi dipende. (art. 89, D.Lgs 219/2006). Il Medico deve indicare sulla ricetta, oltre ovviamente al dosaggio (se ne esiste più di uno), forma farmaceutica, numero di unità per confezione (se ne esiste più di una) e numero di confezioni totali, il codice fiscale del paziente. Con nota del 11/07/2006 il Ministero della Salute ha chiarito che "l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome deve intendersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome".
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Caratteristiche delle Ricette
In tutte le prescrizioni, valide sull’intero territorio nazionale, devono essere indicati la data di redazione e la firma del medico e, nel caso in cui non venga utilizzata carta intestata, deve essere apposto un timbro recante i dati identificativi del prescrittore. La ricetta deve obbligatoriamente contenere data e firma del medico. La data non può ovviamente essere posteriore a quella di presentazione della ricetta in farmacia. Se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con calligrafia diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di "prescrizione" è la firma in originale del medico.
Mentre i medicinali soggetti a Ricetta ripetibile devono recare sulla confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, i farmaci soggetti a Ricetta non ripetibile devono riportare la frase “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”.
Fornitura Frazionata
È possibile la fornitura frazionata da parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero quantitativo di prodotto prescritto. Sulla ricetta il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione (l'apposizione del timbro non è prevista da alcuna norma e d'altra parte la spedizione della ricetta è documentata dal fatto di averla conservata in farmacia).
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