L'importazione di cacao in Italia è soggetta a una serie di requisiti e regolamentazioni che mirano a garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità e la conformità alle normative ambientali. Il cacao, ingrediente principale del cioccolato, è un prodotto sensibile che richiede particolare attenzione durante il trasporto e la conservazione.
Regolamenti UE sull'Importazione di Prodotti Alimentari Composti
L’import in Unione Europea dei prodotti composti è attualmente soggetto alle disposizioni del reg. UE 2022/2292, che integra il reg. UE 2017/625 e abroga il previgente reg. UE 2019/625. Il Pacchetto Igiene, in attuazione del General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 11), stabilisce che ‘è necessario garantire che gli alimenti importati abbiano almeno lo stesso standard igienico di quelli prodotti nella Comunità, o uno standard equivalente’ (reg. (CEE) n.
I prodotti alimentari composti - definiti come gli alimenti che contengono ‘prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale’ (reg. UE 2022/2292, art. 2.1.21) - sono stati assoggettati, nel corso degli anni, a requisiti di importazione progressivamente più rigorosi. Disposizioni specifiche sono stabilite, nel reg. UE 2022/2292, anche per i prodotti composti che non richiedano il trasporto e la conservazione a temperature controllate (e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti a base di colostro o dai prodotti a base di carne), classificati in Nomenclatura Combinata dal codice NC 1806.
L’operatore che intenda importare prodotti composti in UE deve predisporre e sottoscrivere un’apposita dichiarazione, sulla base del modello di cui in Allegato V del reg. È indispensabile, già in fase di ordine delle merci, raccogliere presso il fornitore tutte le informazioni necessarie.
EUDR: Regolamento sulla Deforestazione
La Commissione europea ha pubblicato, il 18 febbraio 2025, le linee guida per l’applicazione dell’EUDR, o Deforestation-free products Regulation (UE) 2023/1115. Questa analisi approfondisce le responsabilità e i doveri degli operatori che partecipano alle filiere di cacao, caffè, carne bovina, olio di palma, soia, caucciù e legno.
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L’essenza del regolamento si concentra nell’obbligo di non esportare beni che siano stati prodotti in un’area deforestata dopo il 31 dicembre 2020 (quindi i beni prodotti su aree deforestate prima di tale data non subiranno alcuna restrizione): per deforestazione si intende la conversione di aree forestali ad aree ad uso agricolo. Dopo una approfondita analisi comparativa dei costi e dei benefici, è stato deciso che i beni inclusi in questo regolamento sono: olio di palma, carne bovina, caffè, cacao, soia, legname, gomma naturale.
Sono inclusi anche i beni che sono stati prodotti a partire da queste materie prime (ad esempio cioccolato, pelle, mobilio). Da un punto di vista operativo, il regolamento delinea requisiti di due diligence da sottomettere a produttori e trader che vogliono vendere i loro prodotti in Unione Europea.
Requisiti Essenziali dell'EUDR
Gli operatori e i trader devono esercitare la due diligence per garantire che i propri prodotti non derivino da deforestazioni e siano conformi alle regole stabilite in EUDR. Gli operatori e i commercianti devono presentare una dichiarazione di due diligence al sistema informativo dell’UE prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli.
Gli operatori devono fornire una serie di informazioni per dimostrare che i prodotti o i beni importati in Europa siano effettivamente non provenienti da terre deforestate dopo il 31 dicembre 2020, tra cui: descrizione e quantità delle commodities e dei prodotti importati, il Paese di provenienza e le coordinate delle terre di produzione, i contatti dei fornitori, etc. Gli operatori devono anche redigere un risk assessment che possa accertare che il rischio che il prodotto non sia compliant con i requisiti europei sia trascurabile e, qualora non lo fosse, andrebbero indicate le opportune misure di mitigazione del rischio.
EUDR, introduzioneEUDR, requisiti essenzialiDue diligence (DD)Presentazione della dichiarazione di due diligence (DDS)Conservazione dei registriPubblicità della due diligenceRuoli, responsabilità e doveri degli operatoriOperatori a monteOperatori a valleTradersScenari di filieraFiliera del caffèFiliera dell’olio di palmaFiliera del legname UEDichiarazioni doganali e tracciabilitàImplementazione dell’EUDR nella pratica.
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Ruoli e Responsabilità
L’EUDR distingue tra operatori e commercianti (traders), nonché tra PMI e non-PMI. Tali operatori devono esercitare la piena due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence. Gli operatori a valle trasformano o lavorano i prodotti delle sette filiere considerate nell’EUDR in nuovi prodotti. Essi devono accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e, se non-PMI, devono a loro volta presentare una dichiarazione di due diligence.
I traders, o commercianti, rendono disponibili i prodotti rilevanti sul mercato unionale senza trasformarli. Le linee guida della Commissione Europea forniscono 11 scenari dettagliati di filiera, per illustrare come si applica l’EUDR nella pratica. Questi scenari coprono materie prime domestiche e importate, nonché varie fasi della filiera. Una grande azienda importa olio di palma da un Paese terzo e lo vende a un’azienda di trasformazione (es.
Implementazione Pratica dell'EUDR
Per i prodotti importati o esportati, le aziende devono includere il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence nelle proprie dichiarazioni doganali. Ciò garantisce che solo i prodotti conformi entrino o lascino il mercato unionale. Gli importatori di caffè e cacao sono tipicamente operatori a monte, ai sensi dell’EUDR, in quanto sono i primi a immettere queste materie prime sul mercato unionale.
Gli importatori devono valutare il rischio di deforestazione e pratiche illegali nelle proprie filiere. Gli importatori devono:
- mappare la filiera.
- raccogliere dati precisi di geolocalizzazione (latitudine e longitudine) per tutti gli appezzamenti di terreno utilizzati per la produzione di caffè o cacao.
Se vengono identificati rischi, gli importatori devono adottare misure per mitigarli. Prima di immettere caffè o cacao sul mercato dell’Unione Europea, gli importatori devono presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) al sistema informativo dell’UE, includendo:
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- informazioni sull’azienda.
- informazioni sul prodotto.
- dati di geolocalizzazione.
- valutazione e mitigazione del rischio.
- numeri di riferimento.
Gli importatori devono conservare registri dettagliati dei propri processi di due diligence per almeno cinque anni.
Tracciabilità e Tecnologie Innovative
La tecnologia blockchain offre uno strumento prezioso per migliorare la trasparenza e la tracciabilità nelle filiere, di particolare utilità per garantire la compliance con l’EUDR (come si è visto nell’esempio della startup svizzera KOA). Questa tecnologia permette di tracciare il movimento delle materie prime in tempo reale, dal campo al mercato in UE. Ad esempio, un esportatore di caffè vietnamita potrebbe utilizzare una piattaforma blockchain per registrare i dati di geolocalizzazione e le transazioni della filiera.
Un importatore non-PMI di caffè in Italia si approvvigiona di chicchi di caffè da piccoli agricoltori in Vietnam. L'importatore deve:
- mappare la filiera.
- valutare il rischio.
- mitigare i rischi.
- presentare la DDS.
- dichiarazione doganale.
- conservare i registri.
Logistica e Trasporto del Cacao
Forniamo una gamma completa di servizi logistici e di trasporto necessari per il trasporto internazionale di semi e polvere di cacao. Le aziende che lavorano con il cacao grezzo spesso mirano a espandersi su nuovi mercati esteri e richiedono nuovi sistemi logistici. I nostri esperti tengono conto delle vostre specifiche esigenze e delle caratteristiche del vostro carico per sviluppare percorsi di consegna ottimali che riducano al minimo il costo del trasporto. Organizziamo la consegna puntuale di qualsiasi carico, indipendentemente dalla sua destinazione.
Il cacao grezzo rientra nella categoria "più sensibile" dei carichi sensibili a fattori esterni sfavorevoli. È un prodotto igroscopico che assorbe facilmente l'umidità e il vapore acqueo dall'aria. Inoltre, il cacao in polvere assorbe gli odori ed è soggetto ad autolisi (autodissoluzione dei tessuti sotto l'influenza di specifici enzimi), auto-riscaldamento, marciume e muffa.
Condizioni di Trasporto
Come imballaggio per il trasporto internazionale dei semi di cacao, vengono utilizzati sacchi densi di fibre grezze naturali (iuta o sisal). Il cacao grezzo viene trasportato nei cosiddetti "contenitori per il caffè" con ventilazione naturale. Una condizione importante per il trasporto è che i prodotti, il contenitore e il rivestimento della superficie del contenitore devono avere il minor contenuto d'acqua possibile. Le superfici del contenitore devono essere asciutte e pulite con una percentuale di umidità non superiore ai limiti prescritti.
I contenitori di cacao grezzo sono racchiusi in una speciale carta da imballaggio per evitare danni dovuti all'assorbimento di acqua. Per regolare il livello di umidità all'interno del contenitore vengono utilizzati anche speciali filtri con proprietà anti-coding o materiali isolanti in tessuto non tessuto. La consegna viene effettuata in contenitori standard ISO e in contenitori a scaffale piatto con piattaforme aperte.
Le norme relative al trasporto di cacao in polvere riguardano anche le condizioni e le procedure speciali per la movimentazione di tali merci. In particolare, non è consentito l'uso di attrezzature di carico e scarico che possano danneggiare l'imballaggio della merce. Una procedura speciale per le operazioni di trasbordo è stabilita in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli come neve, pioggia ed elevata umidità. In tali casi, il carico deve essere protetto da bagnature accidentali e dall'esposizione ad alta umidità per evitare muffa e marciume.
Mezzi di Trasporto
Il trasporto del cacao richiede l'uso di attrezzature appositamente adattate per il trasporto marittimo, ferroviario, aereo e stradale. I veicoli devono essere asciutti, freschi, ventilati e inodori. Queste condizioni sono garantite, ad esempio, nel caso del trasporto internazionale di cocco via mare, mettendo il carico in sacchi sotto il ponte ad una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di calore. Quindi, nel caso del trasporto marittimo, il carico deve essere collocato sul ponte di carico interno di una nave marittima. Questo posizionamento riduce il rischio di condensa.
Il cacao è molto sensibile alle improvvise fluttuazioni di temperatura. Le temperature dell'aria sotto lo zero Celsius, così come le significative fluttuazioni giornaliere della temperatura, possono danneggiare il cacao triturato e renderlo inadatto come ingrediente alimentare. Per evitare l'esposizione a condizioni atmosferiche esterne sfavorevoli, questi prodotti sono conservati in scomparti chiusi del veicolo. Non sono necessarie ulteriori misure per mantenere un regime di temperatura durante la consegna del cacao greggio.
Fissaggio e Documentazione
Un fissaggio adeguato è importante nel trasporto internazionale dei semi di cacao e del cacao in polvere. I colli con la merce devono essere fissati in modo da evitare spostamenti o slittamenti durante la consegna. Tutti i nostri affidabili partner di trasporto utilizzano veicoli completati di documentazione tecnica completa. I nostri esperti con esperienza selezionano veicoli appositamente adattati per il trasporto di cacao in grani e cacao grattugiato a seconda delle caratteristiche del carico e delle esigenze del cliente.
Controlli di sicurezza per verificare le licenze necessarie e i dettagli di registrazione dei trasportatori. Da oltre 20 anni organizziamo il trasporto del cacao. Durante questo periodo, la nostra azienda ha acquisito una conoscenza approfondita di diversi settori industriali. Il nostro team è in grado di risolvere qualsiasi problema relativo al trasporto internazionale del cacao.
Aspetti Doganali e Fiscali
L'importazione di cacao in Italia è soggetta:
- ad ogni tipo di bene.
- al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Documenti Doganali
- C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n.
- Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
Legenda Misure
- CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n.
- CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n.
Etichettatura dei Prodotti Alimentari
L'etichettatura dei prodotti alimentari è un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la sicurezza dei consumatori. Le informazioni sull'etichetta devono essere chiare, leggibili e conformi alle normative vigenti.
- leggibile e in lingua inglese.
- presentata al consumatore nel negozio.
- forma del prodotto (es.
- devono essere chiare e ben leggibili.
- altezza minima di 1/16 di pollice (0,16 cm).
- prodotto.
- facoltativa, ma in pratica tutti i prodotti includono ora entrambe le indicazioni.
- compongono l’alimento.
- reazioni allergiche vengano indicate in modo esplicito sull’etichetta. soy and milk.
- regolamenti FDA, possono essere inserite nel riquadro nutrizionale.
- presenti nell’alimento, non inclusi in questa lista.
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