In linea generale, l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
IVA e prodotti da forno: un'analisi dettagliata
IVA panetteria, ordinaria o fine? Qual è la corretta tassazione IVA da applicare ai prodotti di panetteria? L'aliquota al 4 per cento per la panetteria ordinaria, al 10 per cento per quella fine. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 546 del 16 agosto 2021. Aliquota IVA prodotti della panetteria: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Il 16 agosto 2021 è stata pubblicata la risposta all'interpello 546 del 2021 in merito all'IVA sui prodotti per la panetteria.
Nel fornire chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che per la disciplina IVA il punto fermo resta la legge n. 580/1967 “Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari” e non il Dpr n.
La Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha modificato la norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" che scontano l'aliquota IVA del 4%ha ampliato l'elenco degli ingredienti ammessi tra i "prodotti della panetteria ordinaria", includendo gli zuccheri ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
Dato che i prodotti della panetteria "fine" sono, invece sottoposti all'aliquota del 10%, la società ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione IVA.
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Distinzione tra panetteria ordinaria e fine
Si deve quindi valutare quali prodotti rientrino nell’agevolazione prevista dalla legge n.
IVA panetteria, qual è la corretta tassazione da applicare?
L'Agenzia delle Entrate, nella propria risposta, ha chiarito che:ai prodotti classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti oltre agli ingredienti contemplati dalla normativa sopra riportata (i.e. gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune) anche altri ingredienti non previsti dalla stessa, cioè ai prodotti di cui ai n. 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 si renderà applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n.
IVA su somministrazione e asporto: le modifiche normative
Tra le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato disposto il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Molti imprenditori del settore della ristorazione hanno così affiancato alla loro tradizionale attività di vendita di cibi e bevande, la modalità di consegna a domicilio e consentito l’asporto.
Dal punto di vista fiscale, infatti, la somministrazione è considerata un servizio, dal momento che è caratterizzata dalla cessione di alimenti e dalla possibilità di usufruire del servizio di consumo nel luogo in cui è avvenuta la cessione. E ai sensi del n.121) della tabella A parte III del D.P.R.
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“Mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R.
Le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19, però, hanno vietato la possibilità di consumazione nei bar e nei ristoranti. Per il fisco, però, non si è più in presenza di somministrazione di alimenti e bevande, ma di vera e propria cessione di beni (vedi anche il principio di diritto n.
Se questo comportamento poteva andar bene in tempi “normali”, oggi con l’emergenza epidemiologica in corso che sta mettendo a dura prova tutto il comparto della ristorazione, non va più bene.
La Legge di Bilancio 2021 è così intervenuta, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione di alimenti e bevande.
Per l’applicazione dell’aliquota al 10%, la norma fa riferimento alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato. Ma attenzione!!! Non tutto quello che viene consegnato a domicilio sconta l’aliquota al 10%.
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Non molto tempo dopo, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo tema ribadendo, con la risposta a interpello n. Su queste operazioni ora con la conferma legislativa si applica l’aliquota Iva del 10% essendo “permesso” considerare i piatti pronti e i pasti preparati ricompresi al n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR.
Considerazioni sull'IVA e la somministrazione
“La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n.
Precedentemente invece lo stesso MEF, rispondendo ad una interrogazione parlamentare n. 5-05007 dello scorso 18.11.20, giungeva a considerare la somministrazione cessione per asporto o domicilio, solamente se l’asporto integrava la quotidiana somministrazione.
L’Agenzia delle Entrate è tornata spesso sul tema anche negli ultimi anni e per fornire le istruzioni da seguire ha preso come riferimento anche gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea e il Regolamento di esecuzione (UE) N.
I servizi di supporto sufficienti a permettere il consumo immediato hanno un ruolo fondamentale. In particolare nella Risposta n. la somministrazione di alimenti e bevande è inquadrata nell’ambito delle prestazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), DPR n.
In base all’art.6 del Regolamento UE n.
Così, ad esempio, in caso di asporto di un pasto composto da una pietanza a base di carne farcita, pane (panetteria ordinaria), timballo di verdure e mezzo litro di vino è necessario considerare i singoli beni e applicare la relativa aliquota.
- l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”, per la pietanza di carne farcita ed il timballo di verdure;
- l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 riservata a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n.
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