La ricetta medica è l'autorizzazione scritta che il medico rilascia al paziente per permettergli di ottenere farmaci che richiedono prescrizione. Esistono diverse tipologie di ricetta, tra cui la ricetta ripetibile, la ricetta non ripetibile e la ricetta limitativa.
In questa sede, ci concentreremo sulla ricetta non ripetibile, analizzandone le caratteristiche, la validità, gli obblighi del farmacista e le normative di riferimento.
Cos'è la Ricetta Non Ripetibile?
La ricetta non ripetibile è necessaria per tutti i medicinali che presentano rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta ".
Validità Temporale
La ricetta ha validità limitata a 30 giorni escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001).
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La normativa non prevede, oltre alla durata temporale della ricetta e al fatto che la stessa venga trattenuta dal farmacista, un numero massimo di confezioni da indicare nella ricetta stessa. Sarà quindi il medico a specificare il numero di confezioni necessarie alla copertura di un congruo periodo di trattamento (ad esempio, fino alla successiva visita specialistica) (Comunicazione AIFA 06.06.2016).
La prescrizione ha validità di 3 mesi se si tratta di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della F.U.
Requisiti Formali
La ricetta deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui esso dipende (art.
- Nome e cognome del paziente o codice fiscale (Nota DGFDM/SDG-VF/24918/ I.6.G.f del 11.07.06, qualora linteressato non voglia far comparire le generalità); nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure (attualmente le iniziali del nome e cognome solo per la prescrizione di RETROVIR ®).
- Data di compilazione e firma del medico.
La ricetta priva degli elementi di cui sopra è espressamente considerata non valida .
Obblighi del Farmacista
Il farmacista ha diversi obblighi quando si trova di fronte a una ricetta non ripetibile:
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- Ritiro della Ricetta: La ricetta deve obbligatoriamente essere ritirata dal farmacista.
- Annotazioni sulla Ricetta: Sulla ricetta il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione (l'apposizione del timbro non è prevista da alcuna norma e d'altra parte la spedizione della ricetta è documentata dal fatto di averla conservata in farmacia).
- Conservazione della Ricetta: Il farmacista deve conservarla in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo.
- Distruzione della Ricetta: Dopo tale termine il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (art. 89 c.
Fornitura Frazionata
E possibile la fornitura frazionata da parte della stessa farmacia in caso di indisponibilità dell'intero quantitativo di prodotto prescritto.
Farmaci Stupefacenti
Per i medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del DPR 309/90, sia acquistati alla distribuzione intermedia sia direttamente alla ditta produttrice, si utilizza il buono acquisto (art. 38 comma 1 DPR 309/90 - vedi pag. 10 e 11).
Tramite buono acquisto, la farmacia può richiedere, a titolo gratuito, i medicinali del comma precedente ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica (art. 38 comma 1 DPR 309/90; in questo caso la farmacia che fornisce i medicinali trattiene la 2° sezione per la sua uscita ed invia la 3° sezione alla A.S.L. dove ha sede la farmacia richiedente. Qualora si utilizzi il nuovo modello di B.A. la quarta copia deve essere rimessa, a cura della farmacia fornitrice, alla farmacia richiedente, con lindicazione delle quantità consegnate).
Per i medicinali appartenenti alla Tab. II Sezione D del DPR 309/90 lacquisto è libero (bolla e fattura) anche quando è effettuato direttamente alla ditta produttrice (art. 38 DPR 309/90 e Min. San. nota n.
Per i medicinali della Tab. II Sezioni B e C può essere consigliabile conservarli in armadio chiuso a chiave (lobbligo derivante dalla nota 3 alla Tabella N 3 della FU XII a pag. 1344 sussiste solo per la ex Tab. I e II del DPR 309/90, cioè per lattuale Tab. II Sezione A), eventualmente anche insieme a quelli della Tab.
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Sì, per medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del Dlvo 309/90 riportando il nome e cognome dellassistito o in alternativa il suo codice fiscale (Nota GFDM/VIII/PI.8.d.q./27923 del 2.8.06). Le registrazioni in entrata ed uscita devono avvenire contestualmente al movimento; una pagina per ogni voce.
Chiusura obbligatoria al 31 dicembre per ogni voce riportata nel registro anche se non movimentata durante lanno. Gli eventuali errori di registrazione devono essere annullati in modo che le correzioni apportate siano sempre leggibili (Cod. civ. art.
Sanzioni
Le sanzioni per la vendita di farmaci senza ricetta medica o con ricetta non valida sono severe:
- Vendita senza la presentazione della ricetta medica o su presentazione di ricetta medica priva di validità: sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00. Lautorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni (art. 148, L 219/06).
- Vendita senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida (art. 89 D.Lgs. n. Sanzione amministrativa da €. 500,00 a € 3.000,00 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell'Azienda USL per un periodo di tempo da 15 a 30 giorni (art. 148 D.Lgs. n.
- Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art. 37, c. 1 lett. a, R.D. n. Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000 (art. 358, c.
- Non osservanza delle modalità di prescrizione (art. 89 D.Lgs. n. Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art. 148, c.9, D.Lgs.
Casi Particolari
Nimesulide
Con determina AIFA del 18.10.2007 (G.U. n. 250 del 26.10.2007) la fornitura di medicinali a base di nimesulide e di nimesulide/betaciclodestrina, è stata modificata da "prescrizione medica ripetibile" a " prescrizione medica da rinnovare volta per volta". In una nota informativa pubblicata sul proprio sito l'AIFA aveva limitato la prescrizione ad un trattamento di durata non superiore a 15 giorni, per ridurre il rischio di effetti dannosi a carico del fegato.
In una nota del 25.01.2008, l'AIFA, rispondendo ad un quesito, ha ribadito che " anche in assenza di provvedimenti specifici che vietano una prescrizione di 2 confezioni da 30 unità posologiche, le evidenze disponibili e tutte le raccomandazioni emanate dalle autorità regolatorie devono portare a comportamenti prudenziali limitando la terapia a 15 giorni..... Il farmacista può evadere parzialmente la prescrizione fornendo al paziente una sola confezione e trattenendo la ricetta.
Testosterone
Con determina n. 1327/2015 del 16-10-2015 è stato modificato il regime di fornitura di medicinali per uso umano a base di testosterone (G.U. 6.11.2015, n. 259) che sono ora soggetti a a prescrizione medica limitativa da rinnovarsi volta per volta (RNRL), vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo.
Successivamente l'AIFA, con determinazione n.199 del 5 febbraio 2016 (GU n.45 del 24.02.2016), ha provveduto a rettificare gli specialisti prescrittori dei medicinali a base di testosterone precedentemente definiti con la precedente determina, confermando tuttavia il regime di fornitura ed estendendolo a tutti i medicinali a base di testosterone (sia quelli in classe A che in classe C).
Contraccezione d’emergenza
A seguito della pubblicazione della Determina 8 ottobre 2020, riportante la modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Ellaone (ulipristal)» (GU n.251 del 10-10-2020), non è più richiesta la prescrizione medica per la vendita del prodotto per la contraccezione d’emergenza.
Alle donne minorenni i medicinali per la contraccezione d’emergenza che richiedono la presentazione della ricetta medica possono essere dispensati solo in farmacia. Possono inoltre essere dispensati a soggetti terzi maggiorenni, diversi dal titolare della ricetta, che siano muniti di delega e che forniscano, in originale, la prescrizione medica. (Circolare Min. Sal.
Tramadolo
Con la Determina AIFA del 15 giugno 2020 è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo tramadolo, da solo o in associazione con introduzione della limitazione della durata massima della terapia a trenta giorni per le prescrizioni mediche RNR. (G.U. n.
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